Problemi di fatturazione con ENI?

Ma anche per l'Energia Elettrica, e le altre aziende!

Articolo aggiornato a Gennaio 2016!

 

L'ENI non ti invia le bollette da parecchi mesi o anni? Oppure lo fa, con cadenza "annuale"? O ti è appena arrivata una bolletta di conguaglio con i consumi di tutta una vita? E' successo anche a me, ma sei fortunato, perchè ora ti dirò come agire. Vuoi anche ottenere un rimborso? Se te ne faccio ottenere 3? Ti dirò TUTTO ciò che devi sapere, forse anche troppo!

 

Ci sono alcune cose da sapere: l'azienda è (obbligata) a inviarti le fatture, così come tu sei obbligato a pagarle. Però l'obbligo esiste da entrambe le parti, fortunatamente. Certo, il fornitore non pagherà mai more spropositate, quindi non ti dirò che vali come l'ENI, per niente...

Eni Logo CaricaturaAltra cosa da sapere, ogni azienda che "dimentica" di inviarti le fatture, è obbligata (entro certe condizioni) a rateizzarti il totale. Quindi niente paura di dover pagare mille euro tutti d'un fiato.

Ma andiamo con calma, e leggiamo dai siti ufficiali il da farsi in caso di mancata fatturazione, e quando si tratta di materia energetica, chi comanda è l'AEEGSI (di cui trovi il link in basso a dx).

 

Come e quando avviene la Rateizzazione

Il cliente del mercato energetico ha diritto sia di ricevedere periodicamente letture dei contatori (per non finire a pagare cifre immaginarie e non reali), e sia quello di ricevere periodicamente le fatture, che:

  • per l'Energia Elettrica, in base al mercato:
    • Maggior Tutela: ha diritto a fatture bimestrali;
    • Mercato Libero: dipende dalla scelta fatta al momento della stipula del contratto;
  • per il Gas Naturale, in base al mercato:
    • Maggior Tutela: ha diritto a fatture quadrimestrali per consumi annui < 500 smc, e fatture trimestrali per consumi annui tra 500 e 5.000 smc;
    • Mercato Libero: dipende dalla scelta fatta al momento della stipula del contratto.

Nella pagina: http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/10/100610_eni.htm troviamo scritto, in materia di RATEIZZAZIONE BOLLETTA:

"Rateizzazioni di conguagli in bolletta
A maggior chiarimento, l'Autorità ribadisce che per le rateizzazioni in bolletta di eventuali conguagli, le rate stesse non potranno avere periodicità diversa a quella delle usuali bollette e le stesse rate non possono in nessun caso essere cumulate. (quindi state tranquilli!) Ciò significa che per il cliente che decidesse di avvalersi della possibilità (segnalata obbligatoriamente in bolletta) di richiedere la rateizzazione, il numero di rate non potrà essere inferiore al numero di bollette che siano state emesse fra un conguaglio e quello successivo.
Inoltre, i ricalcoli tariffari, derivanti da eventuali modifiche alle tariffe devono essere considerati del tutto assimilabili ai normali conguagli.

Per i contratti a Maggior Tutela, ricordo che i clienti possono richiedere di rateizzare qualunque fattura se:

  • se a causa di un malfunzionamento del contatore viene chiesto il pagamento di consumi non registrati dal contatore stesso, e quindi di consumi stimati in automatico;

Secondo le Delibere AEEG 200/99 art.12/13 e 202/09 art.8, si può rateizzare, in particolare, la bolletta dell'Energia Elettrica:

  • se il conguaglio è superiore del 150% dell'addebito medio delle bollette in acconto, riferite al periodo di conguaglio. (resta ovviamente escluso il caso in cui la differenza fra addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia provocata solo dalla variazione stagionale dei consumi);

Secondo la Delibera AEEG 229/01 art.10, si può rateizzare, in particolare, la bolletta del Gas Naturale:

  • se il conguaglio è superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette a stima, ricevute dopo la precedente bolletta di conguaglio (resta ovviamente escluso il caso in cui la differenza fra addebito fatturato nella bolletta di conguaglio, e addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto, sia provocata solo dalla variazione stagionale dei consumi);
  • se al cliente dotato di contatore accessibile è stato chiesto un conguaglio a causa di una o più mancate letture. La rateizzazione va chiesta al venditore entro la scadenza di pagamento della bolletta.

 

Quindi, se per N volte non ti è arrivata la bolletta ENI del Gas (o di qualunque altro gestore, anche di luce), fattela rateizzare in N bollette tranquillamente, se ti trovi nelle condizioni precedenti.

 

I problemi dell'ENI, quando il giocattolo si rompe

Ma anche il cliente si rompe! C'è parecchio movimento e malumore sull'ENI dato che (leggiamo sempre dallo stesso link): "L'Autorità per l'energia ha aperto un'istruttoria nei confronti di Eni SpA - Divisione Gas & Power, a seguito di numerose segnalazioni di disservizi ricevute dallo "Sportello per il consumatore" e dalle Associazioni dei consumatori. I disservizi segnalati riguardano le bollette e, in particolare: il rispetto della periodicità di fatturazione prevista dai contratti di fornitura, a fronte di forti ritardi nell'invio delle bollette; le richieste di conguagli per gli anni fra il 2005 e il 2008; la carenza di informazioni di dettaglio sugli stessi conguagli".

Bisogna aggiungere una cosa MOLTO IMPORTANTE, a cui non seguiranno dei miei commenti, per evitare denunce verso di me (ma non c'è problema perchè tu hai un cervello, e non serve che io aggiunga altro): "E' OVVIO CHE SE UN'AZIENDA NON VI INVIA LE FATTURE, VOI NON POTETE CAMBIARE FORNITORE", o meglio, se vuoi cambiare azienda fornitrice di luce o gas, quest'ultima ti chiederà la tua ultima bolletta, per assicurarsi che tu le paghi effettivamente (e non abbiate morosità) e per conoscere il tuo profilo di consumo (e sapere quanta energia dovrà comprare sul mercato, per poi rivendervela). Pochissime aziende ti accetterebbero, inutile che le cerchi, fai prima a trovare Dio!

Non inviando le bollette, il cliente è costretto a rimanere dove sta, proprio con l'azienda da cui vorrebbe scappare...

 

Parola d'ordine: Bollette in Prescrizione

Passiamo ad altro... c'è poi il caso in cui la bolletta ti arrivi dopo 5 anni. Ricorda questo periodo: 5 ANNI! Dopo 5 anni, tutto ciò che doveva arrivarti, e non è arrivato, quindi le bollette, VANNO IN PRESCRIZIONE! Inoltre la legge parla anche di molti altri tipi di fatture, dalle fatture dell'acqua e vari altri servizi, ai tributi locali (tipo l'immondizia), a canoni di vario tipo, le multe... Può variare la tempistica, però per quanto riguarda le bollette, leggiamo il Dispositivo dell'art. 2948 del Codice Civile:

Si prescrivono in cinque anni:

  • 1) le annualità delle rendite perpetue [1861] o vitalizie [1872];
  • 1bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;
  • 2) le annualità delle pensioni alimentari [433, 445];
  • 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni [1587 n. 2, 1607, 1639];
  • 4) gli interessi [1282] e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi [960];
  • 5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro [2118, 2120, 2121].

 

Il concetto base è quello che "il passare del tempo determina la perdita di un diritto". Attenzione perchè vale in tutti e due i sensi! Per la legge italiana i creditori, (che pretendere un pagamento), devono esercitarlo entro un termine di tempo che è fissato dalla legge, caso per caso. Oltre quel termine, il tuo debito si estingue automaticamente per la prescrizione, ed a quel punto nessuno potrà più pretenderne il pagamento. Anche per fatture saldate con la domiciliazione bancaria.

 

Da quando scatta la Prescrizione?

Qui la cosa può farsi delicata, ed è importante che tu non ti faccia imbrogliare dal tuo fornitore e che ce l'abbia ben chiara! Partiamo da una premessa: il codice civile prevede che l'istituto della prescrizione sia una norma imperativa e inderogabile. Norma imperativa significa che non si può far niente, derogare o aggirare la norma neppure con l’accordo delle parti interessate. E' una norma completamente sconnessa dalla volontà dei singoli di "ignorarla"o modificarla in qualche modo (= se il fornitore sbaglia, non può fare quello che cazzo gli pare!). Ed ora veniamo a noi.

Se chiedi al tuo un fornitore da quando scatta la prescrizione, questo potrebbe provare a fare il furbo... considerando come data quella dell'emissione fattura di conguaglio, e quindi spostando arbitrariamente indietro nel tempola data di decorrenza della prescrizione, con la possibilità di farti pagare anche le bollette dimenticate di 10 anni prima!

Ma, essendo la suddetta norma "inderogabile", la data giusta dev'essere presa in base ad un evento oggettivo, da quando può essere fatto valere il diritto, ovvero da quando il fornitore può/avrebbe dovuto fare la lettura del contatore (tramite distributore o con autolettura) e quindi da quando ci si accerta entrambi (fornitore e cliente) della presenza di consumi "rilevati", superiori a quelli addebitati in acconto sulla base delle "stime". Può farti pagare qualcosa solo se SA quanto farti pagare. Come capire questa famosa data? Ti dò qualche indicazione sulla periodicità (teorica) delle letture:

Per fornitura di Energia Elettica, per clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, nel caso del Contatore:

  • Elettronico con rilevamento della lettura a distanza, dal 1 gennaio 2013 la lettura deve essere effettuata almeno una volta al mese;
  • Tradizionale o elettronico non ancora attivato per la rilevazione a distanza dei consumi, i distributori devono compiere un tentativo di lettura almeno una volta all'anno.

Per fornitura di Gas Naturale, nel caso del Mercato:

  • Maggior Tutela, con consumi annuali inferiori a 500 smc: la lettura deve essere effettuata una volta l'anno, e l'intervallo tra due letture consecutive non può essere inferiore a 6 mesi o superiore a 13 mesi;
  • Maggior Tutela, per utenze con consumi annuali tra 500 e 5.000 smc/anno: la lettura deve essere effettuata 2 volte l'anno, e l'intervallo tra due letture consecutive non può essere inferiore a 3 mesi o superiore a 7 mesi
  • Mercato Libero, la periodicità delle letture è descritta dal contratto che hai firmato.

Da quando il fornitore conosce la lettura effettiva del contatore, ed emmette un effettivo conguaglio, lui può pretendere il pagamento del conguaglio...ma è proprio da lì che puoi pretendere la prescrizione a 5 anni.

Se si dimentica di inviarti un conguaglio, a seguito di una lettura (non una semplice stima), e passano oltre 5 anni prima di avere delle comunicazioni ufficiali in merito (raccomandate con ricevuta di ritorno e simili), tutto ciò che è relativo al consumo precedente a quei 5 anni si considera prescritto.

L'unica eccezione avviene nel caso si dimostri, da parte del distributore, l'impossibilità della lettura a causa di un contatore inaccessibile (quindi ha inviato il letturista, ma è tornato a mani vuote perché il contatore era nella casa del cliente, che in quel momento era assente). In questi casi la prescrizione scatterà dalla successiva lettura periodica dovuta.

 

Come ottenere la prescrizione?

Certo, la prescrizione non può essere rilevata d’ufficio da un giudice. Pertanto, devi attivarti tu per contestare il decorso dei termini (personalmente o attraverso un avvocato) senza aspettare che sia il giudice a rilevaro. E attenzione, perchè il pagamento di quanto richiesto dal creditore preclude la possibilità di opporre in sede legale l’avvenuta prescrizione.

Come si chiede la prescrizione delle fatture oltre i 5 anni? L'ho fatto anche io... mandate un fax al numero: 800919962, e scrivetegli la vostra richiesta, niente di speciale. Ovviamente, il tutto preceduto dal proprio codice cliente, nome e cognome, altrimenti non sanno di cosa parliate. Una consiglio ulteriore è di mandare in FORMA SCRITTA più messaggi all'Eni, per dar prova che voi volevate pagare tutto, ma non vi è stata data la possibilità. Torna sempre utile.

 

E... sorpresa! Parliamo di Indennizzi, Rimborsi, Risarcimenti

Ti chiedo solo: condividi l'articolo! 🙂

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Cominciamo dal piccolo... dal primo indennizzo che possiamo ottenere. Sempre dal sito dell'AEEGISI, nella pagina http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/14/141022.htm, leggiamo:

L'Eni dovrà risarcire con un indennizzo di 25 euro a testa oltre 100 mila clienti che hanno subito disservizi sia nell'ambito della 'tutela' gas che del mercato libero. E' quanto ha stabilito l'Autorità per l'energia accettando gli impegni presentati dalla società a seguito di un procedimento sanzionatorio avviato per violazione della regolazione sulla periodicità di fatturazione [1] (oltre 79mila casi) e ritardi nell'invio della bolletta di chiusura per cambio di fornitore (27mila casi). Il risarcimento riguarda tutti quei clienti che al 31 ottobre 2013 (data di avvio dell'istruttoria) erano interessati ai disservizi, ancora presenti al 31 dicembre 2013.

La società si è inoltre impegnata a garantire la dilazione automatica e la rateizzazione senza interessi delle somme fatturate, ad aderire per due anni al "Servizio conciliazione clienti energia" dell'Autorità e a promuovere iniziative per incentivare l'autolettura del contatore. Nello specifico, saranno previste comunicazioni per aumentare la consapevolezza dell'importanza dell'autolettura, messaggi ai clienti per i quali non risultano letture effettive o autoletture da almeno 12 mesi e acquisizione dei dati attraverso post-it in occasione della "visita" della società di lettura." Avete letto bene? Rateizzazione SENZA interessi, per ora almeno, che è nell'occhio del ciclone.

E inoltre: "per Eni si è aggiunto un ulteriore impegno, ovvero di versare un indennizzo di 10 euro a tutti i clienti in 'tutela' gas che successivamente al 1 novembre 2013 hanno subito o subiranno un ritardo di fatturazione non ancora cessato al 31 dicembre 2014."

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Per i pignoli, lascio il link del PDF del testo del procedimento sanzionatorio etc... Certo, come indennizzo non è molto, anzi, per me meriterebbe molto peggio! Ma per ora è una vittoria.

Come ottenere il risarcimento di quei 25 e/o 10 euro? Beh gli utenti interessati non devono fare nessuna richiesta: troveranno l'indennizzo di 25 euro direttamente nella prima fattura utile (se il ciclo di fatturazione è già partito molto probabilmente dovranno aspettare il bimestre successivo). Per coloro i quali non è possibile la compensazione in bolletta (ad esempio coloro che nel mentre hanno cambiato operatore) verrà spedito loro direttamente un assegno di uguale importo.

 

Secondo indennizzo!

Continuiamo leggendo direttamente questo link qua sul sito dell'Eni, con il quale l'azienda s'impegna in tutto ciò che non gli riesce proprio: Livelli Minimi di Qualità del Servizio commerciale (fornitura luce e gas) e distribuzione, per leggere:

"Indennizzi

Il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità comporta la corresponsione ai Clienti finali di un indennizzo automatico definito dall'AEEG (vedi Tabella 3 delle schede ”Livelli minimi di Qualità commerciale del Servizio di Vendita del Gas e dell’Energia Elettrica” e "Livelli minimi di Qualità commerciale del Servizio di Distribuzione del Gas e dell’Energia Elettrica” scaricabili a fondo pagina).

Oltre ai casi di indennizzo di cui sopra e per la sola vendita di gas naturale sono previsti dall’AEEG, ai sensi della Delibera n. 126/04 e successive modifiche e integrazioni, ulteriori indennizzi per i Clienti che hanno sottoscritto contratti recanti condizioni diverse da quelle regolate dall'Autorità (vedi scheda "Livelli minimi di Qualità commerciale del Servizio di Vendita del Gas e dell’Energia Elettrica" scaricabile a fondo pagina).

 

Come ci si muove per quest'altro rimborso?

Scarica Per prima cosa, scarica sul link precedente il primo file in fondo alla pagina (oppure puoi scaricarli direttamente dall'icona del pdf a lato), e troverai che:

"In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità indicati nella Tabella 1 [...] Eni corrisponde ai Clienti un indennizzo automatico come previsto dalla Delibera n. 164/08 (e succ. mod. e integr.) dell’AEEG [...].

La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per i Clienti di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito." (se lo dicono loro...)

Si tratta di ottenere dai 20 ai 60 euro a seconda della gravità dell'infrazione dell'Eni, c'è tutto scritto nel file (un'unica pagina). Tanto per aggiungere risarcimento a risarcimento...

 

Ora si fa sul serio!

Ed ora, è finito tutto qui? No ovviamente! Ora veniamo al GROSSO degli indennizzi! Parliamo della Delibera 126/04 dell'AEEGSI dove leggiamo: "gli indennizzi automatici a favore dei clienti finali in caso di violazione da parte degli esercenti di talune clausole contrattuali specificamente indicate nel Codice di condotta commerciale e in caso di mancato rispetto della procedura di cui alla precedente lettera c);" e poco dopo: "che l'obbligo per gli esercenti di corrispondere indennizzi automatici ai clienti finali sia riferito, come previsto dall'articolo 2, comma 12, lettera g) della legge n. 481/95, al mancato rispetto di talune clausole contrattuali indicate dall'Autorità ma definite nel loro contenuto dagli esercenti;"

Burocrazia, burocrazia... andiamo alla Legge 481/95, articolo 2, paragrafo 12: "Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:" al comma g troviamo ciò che ci interessa: "controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h);"

...andiamo anche al comma 37: "Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio." o più prosaicamente: l'Eni (ma in generale qualunque azienda che fornisce questi servizi) deve definire degli standard minimi di qualità, com'è spiegato meglio nel comma precedente: "L'esercizio del servizio in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento; le modalità e le procedure di indennizzo automatico nonché le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma o della convenzione."

Tutto questo per dire che tu azienda devi definire degli stardard, e se non li rispetti, paghi. Ho inserito questa marea di riferimenti legali, oltre che per trattare l'argomento nella maniera più esaustiva, ma soprattutto perchè in tribunale, e se non avete avvocati bravi, vi servirà qualche dritta!

Per conoscere gli indennizzi automatici - FINALMENTE! - andiamo sul sito dell'Autorità http://www.autorita.energia.it/it/docs/13/574-13.htm e scarichiamo il primo file degli allegati (oppure scaricalo direttamente dall'icona PDF a lato) e leggiamo a pagina 70: "Casi di indennizzo automatico". Ora, ti cito tutto quanto perchè così ce l'hai proprio chiaro!

"59.1 In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dal precedente Articolo 56, comma 56.1 (tanto per chiarire, è una tabella con un'elencazione di tempistiche, ma non ti serve), l’indennizzo automatico è corrisposto al cliente finale, anche tramite il venditore, il quale ha l’obbligo di trasferire l’indennizzo al cliente finale in occasione della prima fatturazione utile.

59.2 Gli indennizzi automatici base sono definiti, per ciascuna tipologia di utenza, nella tabella L e, ad esclusione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti, sono crescenti in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

  1. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
  2. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
  3. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.

59.3 In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dal precedente Articolo 56, comma 56.2, è corrisposto al venditore un indennizzo automatico base di 24 euro, crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto definito dal comma precedente.

59.4 In deroga a quanto previsto dall’Articolo 59, comma 59.2, in caso di mancato rispetto del livello di qualità definito nella tabella E, ultima riga, è corrisposto al cliente finale, tramite il venditore, un indennizzo automatico base di 35 euro, crescente in relazione al ritardo con cui viene accreditato rispetto alla scadenza del termine per l’intercorrenza massima come indicato di seguito:

  1. se viene corrisposto entro 30 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di intercorrenza massima previsto per la raccolta della misura, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
  2. se viene corrisposto oltre un tempo doppio di quello previsto alla lettera a) è corrisposto un indennizzo pari a 52,50 euro;
  3. se viene corrisposto oltre un tempo triplo di quello previsto alla lettera a) è corrisposto un indennizzo pari a 70 euro."

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Direi che per oggi basta così! Per ora... 🙂

 

C'è un problema, grosso!

Secondo la legge, se il fornitore ti invia una prima tranche di ciò che ti deve (e te la rateizza secondo le regole), riparte la tua fatturazione normale, e DOPO ti arriva il resto di ciò che devi pagare... a causa di un gigantesco buco normativo, può farti pagare tutto quanto in un unica rata! Lo so, è uno schifo, ma secondo la legge è così, semplicemente perchè non contempla la possibilità che l'arretrato arrivi attraverso un primo acconto e poi con tutto il resto.

Quindi può succedere che se ti devono 3.000 euro di gas, ti inviano un acconto di 500 euro, rateizzato in 30 rate, e poi altri 2.500 euro da pagare entro 2 mesi! E' mio dovere dirti che il fornitore lo può fare. E ripeto: è uno schifo. Però si qualcosa si può sempre tentare per rimediare al principale problema di questo fornitore (AEEGSI docet...).

 

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